E’ un’agevolazione ad ampio raggio per le imprese di tutti i settori di attività.

Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo negli esercizi 2018, 2019 e 2020, o che li hanno effettuati nel 2017, hanno la possibilità di beneficiare di un credito di imposta, liberamente utilizzabile per compensare debiti tributari e/o previdenziali con il modello F24.

Considerata la natura di agevolazione ad ampio raggio, non si applica la preclusione alla compensazione normalmente operante in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali.

L’agevolazione è calcolata, per ogni annualità, sulla spesa incrementale rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel triennio 2012 – 2014 (quindi, con riferimento ad una media fissa), ovvero dalla costituzione se successiva al 2014.

Pertanto, nel caso di imprese che non hanno sostenuto investimenti in Ricerca e Sviluppo nel triennio 2012 – 2014 (comprese quelle costituite dal 2015 in poi) ogni investimento effettuato sino al 2020 sarà sempre finanziato nella misura massima.

Una delle novità fondamentali rispetto ad agevolazioni simili del passato riguarda il fatto che non c’è più bisogno di presentare domanda: il credito di imposta è riconosciuto automaticamente alle imprese che investono in ricerca e sviluppo e che lo indicano nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono sostenute le spese.

Il limite minimo annuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per poter accedere al beneficio è di 30.000 euro.

SOGGETTI INTERESSATI

Le circolari ministeriali specificano che l’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche consorzi e reti d’impresa.

Possono beneficiare anche le imprese neo-costituite che hanno intrapreso l’attività a partire dal 2015.

ATTIVITA’ AGEVOLABILI

Gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo devono essere effettuati nell’ambito di progetti volti all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti ed all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Le attività possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello tecnologico e scientifico (ad esempio, in ambito storico o sociologico).

Vengono incentivate diverse forme di ricerca:
− fondamentale, ossia lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano necessariamente previste applicazioni o usi commerciali diretti;
− industriale, mirante ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o consentire un miglioramento di quelli esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi;
− sviluppo sperimentale, ossia l’utilizzo delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per la produzione dipiani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti non sono considerate attività di ricerca e sviluppo e, pertanto, sono escluse dal beneficio.

Sono invece incluse nell’agevolazione le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (ad esempio la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto), nonché quelle che comportano innovazioni di tipo organizzativo.

Per i settori creativi (moda, calzature, occhiali, gioielli, ceramiche, ecc) sono agevolabili le attività finalizzate alla: “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” (sostanzialmente ideazione del campionario).

SPESE AMMISSIBILI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1. spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: quota finanziata 50%
2. spese per il personale titolare di un rapporto autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: quota finanziata 25%
3. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro, relative alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo: quota finanziata 25%
d. contratti di ricerca (“extra muros”) stipulati con università, enti ed organismi di ricerca, start up e pmi innovative: quota finanziata 50%
e. contratti di ricerca (“extra muros”) stipulati con imprese diverse da quelle indicate al punto precedente: quota finanziata 25%
f. competenze tecniche e privative industriali anche acquisite da fonti esterne. Rientrano in quest’ultima tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale e quelli per il personale non qualificato: quota finanziata 25%.
Per gli anni 2017 e 2018 tutte le spese erano finanziate al 50%.

ADEMPIMENTI

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a conservare la documentazione contabile utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali viene determinata l’agevolazione.

Il MISE nel 2018 ha introdotto la necessità della predisposizione di un progetto di ricerca, confermata dal legislatore con le modifiche apportate alla normativa di riferimento dalla legge di bilancio 2019.

Oltre al progetto di ricerca devono essere allegati i documenti di natura amministrativa e contabile (fogli presenze del personale impiegato, contratti e relazioni per le consulenze ricevute rappresentano solo alcuni dei documenti che le imprese devono predisporre e conservare).

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Per poter beneficiare del credito di imposta, le imprese devono far certificare le spese sostenute da un professionista indipendente iscritto nel Registro dei Revisori Legali; nel caso di società dotate di collegio sindacale o, comunque, con il bilancio certificato, la certificazione è rilasciata dall’organo di controllo.

La certificazione può essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, per cui assume fondamentale importanza un’analisi approfondita mirata alla tracciabilità delle spese sostenute nel periodo oggetto di certificazione e nel triennio 2012 – 2014.

E’ concesso un contributo di 5.000 euro alle aziende, sotto forma di credito di imposta incrementale, da utilizzare per le spese di certificazione.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, in quanto misura di carattere generale (non è aiuto di Stato), è liberamente cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio i contributi a fondo perduto previsti da bandi regionali e nazionali), salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente, con il limite massimo del costo complessivamente sostenuto.

Lo Studio supporta i clienti:
1. nella fase di analisi preliminare di esistenza dei requisiti per l’accesso al regime
2. nell’esatta individuazione dei costi di ricerca e sviluppo e della tracciabilità delle spese sostenute nel triennio antecedente l’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e nell’esercizio oggetto di rilevazione
3. nel calcolo del credito di imposta tenuto conto della base di riferimento del triennio 2012 – 2014 e di eventuali altri contributi pubblici ricevuti
4. predisponendo la certificazione contabile delle spese che autorizza l’utilizzo del credito di imposta in compensazione