COS’E’ Il WHISTLEBLOWING?

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing e la nuova legge italiana sul Whistleblowing (d.lgs n.24) è entrato ufficialmente in vigore.

La Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei “whistleblower” (in italiano “segnalanti”).

A partire da questa data, le aziende e organizzazioni con più di 250 dipendenti sono obbligate a dotarsi di un sistema di segnalazione interno. Non solo: entrano in vigore nuove modalità di tutela dei dati sensibili raccolti così come serrate scadenze per la comunicazione con i segnalanti.

La legge ha introdotto nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Nel contesto privatistico, in particolare, la Legge interviene modificando l’art. 6 D.lgs. 231/2001 ed introducendo per le società che hanno adottato il MOGC l’obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.
Il testo normativo stabilisce inoltre il divieto di ritorsione e la nullità del licenziamento o del demansionamento ritorsivo nei confronti dell’autore della segnalazione e modifica la disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, personale, scientifico e industriale (artt. 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c.).

In pratica i I whistleblower sono fondamentali per mantenere una società aperta e trasparente, in quanto denunciano atti illeciti e irregolarità. Per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing.

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:

  • Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
  • Migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
  • Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

Prima dell’arrivo della nuova legge italiana sul whistleblowing, quest’ultimo era regolato dalla Legge 179 del 2017, che aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231, integrando in questo modo la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001).

il D.Lgs. n.24/23 stabilisce che le aziende italiane pubbliche e private con più di 250 dipendenti sono chiamate a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio, mentre quelle con più di 50 dipendenti hanno tempo fino al 17 dicembre per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Va sottolineato che Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

  • La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti…;
  • Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal de-mansionamento e da altre forme di discriminazione;
  • La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
  • Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’azienda.

 

Alla direttiva whistleblowing sono interessate Le aziende con più di 50 dipendenti, le istituzioni del settore pubblico, le autorità e i Comuni con più di 10.000 abitanti, tutti questi soggetti sono obbligati a predisporre adeguati canali di segnalazione interni. Le aziende con più di 249 dipendenti sono tenute ad allinearsi entro il 17 dicembre 2019. Quelle tra i 50 e 250 dipendenti, hanno tempo fino al 17 dicembre 2023 per adeguarsi ai nuovi requisiti.

I segnalanti devono avere la possibilità di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia a voce (tramite una hotline telefonica o un sistema di segreteria telefonica). Sono tutelati non solo i dipendenti che segnalano illeciti, ma anche i candidati a una posizione lavorativa all’interno dell’azienda, gli ex dipendenti, i sostenitori del whistleblower o i giornalisti.

La protezione dei whistleblower si riferisce alla segnalazione di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell’ambiente, alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori e dei dati.

Tuttavia, l’Unione Europea incoraggia i legislatori nazionali a estendere tale ambito anche nelle rispettive legislazioni nazionali.

I soggetti interessati dovranno ottemperare  Gli obblighi della Direttiva UE relativamente ai seguenti punti:

  • Protezione dei dati;
  • Tutti i dati personali, sia del segnalante che degli eventuali imputati, devono essere trattati nel rispetto del GDPR.

Responsabilità

Le aziende devono determinare la persona “più adatta” a ricevere e a gestire le segnalazioni. Secondo l’UE, questa potrebbe essere il/la Compliance officer, HR Manager, Legal counsel, Chief Financial Officer (CFO), Executive board member o il management.

Le aziende possono anche esternalizzare la gestione delle segnalazioni, ad esempio affidandola a un difensore civico esterno.

Tempistiche

Le aziende devono confermare la ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni. Il whistleblower deve essere informato di qualsiasi azione intrapresa entro tre mesi, dello stato dell’indagine interna e del suo esito.

Obbligo di informazione

Le aziende sono tenute a fornire all’autorità competente informazioni sul processo di segnalazione interno nonché sui canali di whistleblowing. Queste informazioni devono essere facilmente comprensibili e accessibili, non solo ai dipendenti, ma a tutti gli stakeholder.

Archiviazione dei dati

Tutte le segnalazioni ricevute devono essere conservate in luogo sicuro in modo che possano essere utilizzate come prove, se necessario.

Eccezioni

Le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 possono utilizzare un canale di segnalazione condiviso per ottenere e identificare le prove, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi delineati.

Sanzioni

La Direttiva UE sul Whistleblowing include anche dettagli sulle sanzioni. Le aziende che ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione di irregolarità subiranno sanzioni. Lo stesso vale se le aziende non mantengono riservata l’identità del segnalante. Saranno punite anche le ritorsioni nei confronti dei whistleblower. È compito dei legislatori nazionali determinare la gravità di tali sanzioni.

La Direttiva beneficia non solo i segnalanti, ma porta vantaggi significativi anche alle aziende: garantendo la possibilità di riportare internamente illeciti e sospetti, le aziende possono identificare e gestire il rischio tempestivamente, limitando i danni finanziari e reputazionali.

Al fine di conoscere compiutamente obblighi e modalità di attuazione del provvedimento, Club delle Professioni, in  collaborazione con Il Professor Edoardo Barusso, stanno preparando un corso di formazione sulla corretta applicazione del D.Lgs. n.24/23 e la delibera A.N.A.C. n. 311/23 riguardanti il Whistleblowing e i nuovi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni e per le aziende private.

Il corso articolerà il suo programma nei seguenti punti:

Ambito di applicazione: enti tenuti a rispettare la disciplina: 
  1. Nel settore privato
  2. Nel settore pubblico

La segnalazione dell’illecito:

  1. Oggetto
  2. Destinatario (canale di segnalazione)
  3. Condizioni per la segnalazione
  4. Modalità di gestione delle segnalazioni

La nozione di interesse pubblico

  1. La tutela della riservatezza
  2. Il divieto di comportamenti ritorsivi, la competenza ad accertarli e la prova della ritorsione
  3. La non punibilità dei segnalanti e la perdita delle tutele
  4. Le misure di sostegno ai segnalanti.

Facci conoscere il tuo interesse ad un corso di formazione strutturato come descritto, con casi pratici e strumenti operativi per la corretta adozione e dei provvedimenti e indicaci anche quale potrebbe essere per te la modalità di fruizione migliore e più efficace. Sarà nostra cura rispondere e cercare di favorire le tue preferenze.

Scrivi a info@clubdelleprofessioni.eu.

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